OGGETTO: I Dirigenti Sindacali non possono assumere incarichi nell’Amministrazione sulla gestione delle risorse umane.
– Circolare Presidenza del Consiglio – Dipartimento Funzione Pubblica nr. 11 del 06.08.2010 –
All’Ufficio Relazioni Sindacali
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
c/o il Ministero dell’Interno
alla c.a. del Vice Pref.to Dott.ssa Maria DE BARTOLOMEIS
dipps001.1000@pecps.interno.it
Egr. Direttore,
La coordinazione e direzione dell’Ufficio Relazioni Sindacali, quale incombenza di decoro ed onore nel rappresentarlo, è una delle forme di emancipazione delle libertà della Legge 121/81 cosiddetta Riforma della Polizia di Stato, desiderata, ideata, proposta ed infine conquistata, dagli ex appartenenti del disciolto Corpo delle Guardie di P.S., e, finalmente e legittimamente degustata da entrambe le Parti Negoziali!
L’intento nobile della istituzione dell’Ufficio, è quello di far incontrare i valori di etica professionale, sindacale, politica e sociale, a cui le Parti possono liberamente rappresentare, sempre e comunque inciso nella mente il rispetto dovuto agli interlocutori, dal momento che nelle democrazie affermate, le attenzioni emanano un sentimento che avvolge ed esprime le professionalità dei ruoli, e nel contempo, impone il legittimo riconoscimento della funzione e delle Entità che lo rappresentano! Allorquando tale rispetto viene negato o disatteso, inevitabilmente inizia la cosiddetta fase, o scontro, conflittuale.
L’Organizzazione Sindacale Autonoma (OSA) Polizia, è nata per esprimere e difendere tali valori e nel contempo per riattivare il rispetto delle persone, la dignità e la professione del Poliziotto!
Una delle molteplici regolamentazioni violate, è stata rilevata nella acquisizione delle norme che regolano le incompatibilità inerenti al Pubblico Impiego, inosservanze e contraddizioni evidenti, inerenti al conferimento degli incarichi professionali destinati a Dirigenti Sindacali di alcune Organizzazioni.
Orbene, appare doveroso e naturalmente opportuno, rappresentare, che la filosofia del diritto, in reiterate circostanze, ha espresso indiscutibilmente l’opposizione, in previsione che un qualsiasi Dirigente Sindacale e per un qualsivoglia motivo, venga destinato ad assumere incarichi in alcuni Uffici della Pubblica Amministrazione che abbiamo quali caratteristiche la gestione delle risorse umane.
È evidente, ed oseremmo dire lapalissiano, che le motivazioni enunciate hanno incitato il conseguente pensiero legislativo, ove sono ben individuabili, visibili e tangibili i “conflitti di interessi” e non meno evidenti le posizioni di privilegio di alcune OO.SS., a discapito delle altre, posizioni che potremmo definirle, senza ombra di esagerazione alcuna, quali elementi di “concorrenza sleale”, o verosimilmente situazioni di vera e propria discriminazione!
La nostra interpretazione è così razionale ed intellettualmente irreprensibile, dal momento che manifesta orientamenti indiscutibili dello “spirito della legge”, ovvero, contiene la rivelazione del pensiero che il legislatore esprime nell’art.53 comma 1-bis del Testo Unico sul Pubblico Impiego (TUPI) del D.lgs. del 30 marzo 2001, nr. 165., ove è sancito: –
“”” Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. “””
Tutto quanto iscritto, in particolare nella premessa delle nostre riflessioni, al momento, è finalizzato a sensibilizzare codesto Ufficio affinché intervenga compiutamente e nel più breve tempo possibile, per rimuovere, dove esistenti, tali privilegi, incongruenze, contraddizioni ed infrazioni alle normative iscritte ed espressamente denunciate da questa Organizzazione Sindacale.
L’occasione ci è gradita per inviarLe cordiali Saluti.
Aversa (CE), lì 25 marzo 2024
LA SEGRETERIA NAZIONALE
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