Aversa (CE), lì 01 marzo 2024
LA SEGRETERIA NAZIONALE
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MINISTERO DELL’INTERNO In persona del Ministro p.t.
Via pec: gabinetto.ministro@pec.interno.it
Al Sig. Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Via pec: dipps002.0000@pecps.interno.it
All’Ufficio Relazioni Sindacali
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
c/o il Ministero dell’Interno
Vice Pref. D.ssa Maria DE BARTOLOMEIS
Via pec: dipps001.1000@pecps.interno.it
La Segreteria Nazionale O.S.A. Polizia, in considerazione dell’esito infruttuoso delle istanze presentate da questa O.S. tendenti ad ottenere il ripristino della legalità nonchè dei diritti lavorativi degli iscritti e non, risultati notevolmente compressi dall’applicazione delle circolari del Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza rispetto a quanto previsto dal D.L. 44/2021, in conseguenza del mancato rispetto dell’obbligo vaccinale (decurtazione delle anzianità di servizio, degli avanzamenti di carriera, dei riconoscimenti previdenziali, assistenziali e di congedo ordinario), ha conferito mandato all’Associazione “Avvocati Liberi (ALI)” di presentare formale DIFFIDA all’Amministrazione della P.S. affinchè si allinei alle sentenze della Giustizia Amministrativa adita che ha sancito l’illegittimità di tali provvedimenti, rimuova gli effetti discriminatori ai sensi del D. L.vo 216/2003 ed adempia alla rideterminazione delle anzianità di servizio e dei riconoscimenti sottratti ai dipendenti destinatari dei provvedimenti afflittivi sopra indicati. L’Associazione Avvocati Liberi (ALI), in data odierna, aderendo all’incarico conferito da questa O.S. ha proceduto al depositato della DIFFIDA de quo.
Oggetto: illegittimità decurtazione delle anzianità di servizio, degli avanzamenti di carriera, dei riconoscimenti previdenziali, assistenziali e di congedo ordinario in conseguenza del mancato rispetto dell’obbligo vaccinale previsto dal D.L. 44/2021- diffida al rispetto della Legge; rimozione di effetti discriminatori ai sensi del D.Lvo 216/2003 ed adempimento della rideterminazione delle anzianità di servizio e dei riconoscimenti sottratti.
Si è rivolto al nostro patrocinio il Sindacato della Polizia di Stato Organizzazione Sindacale Autonomo O.S.A. POLIZIA, lamentando di aver invano tentato di ottenere bonariamente il ripristino della legalità e dei diritti lavorativi in oggetto, inopinatamente e illegittimamente frustrati dalle applicazioni che l’Amministrazione in indirizzo ha concretamente operato della normativa emergenziale di cui all’art. 4-ter, decreto legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, inserito dall’art.2 del decreto legge 26 novembre 2021 n.172 (Misure Urgenti per il contenimento dell’epidemia del Covid19), con cui si estendeva l’obbligo vaccinale anti covid-19 anche alla Polizia di Stato.
Sebbene la suddetta Legge emergenziale avesse espressamente previsto che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e che, nel caso fosse stato accertato l’inadempimento senza giustificazione all’obbligo vaccinale, “l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati…”, l’Amministrazione datoriale ha violato apertamente tale dettato normativo, estendendo la sanzione alla decurtazione delle anzianità di servizio, degli avanzamenti di carriera, dei riconoscimenti previdenziali, pensionistici e dei congedi dei propri dipendenti.
Sottacendo la totale assenza di trasparenza e di contraddittorio e la palese violazione del principio del giusto procedimento amministrativo nell’applicazione dei pregiudizi stabiliti unilateralmente dall’Amministrazione in danno degli ignari dipendenti (vedasi, tra le altre, la Legge n.241/1990), resta insuperabile l’obiezione in ordine alla intangibilità dei diritti lavorativi, pensionistici e previdenziali diversi dalla perdita delle mere retribuzioni o di altri emolumenti quale conseguenza sanzionatoria tipica e tassativa dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui al D.L. 44/2021.
Contestiamo all’Amministrazione in indirizzo di aver illegittimamente ed illegalmente esteso, sulla base di scelte interpretative autonome ed unilaterali, la portata sanzionatoria di una disciplina eccezionale e ben chiara nella sua formulazione letterale, che esclude espressamente l’applicazione di pregiudizi o sanzioni ulteriori rispetto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione quale inosservanza dell’obbligo di vaccinazione ex D.L. 44/21.
Già il Sindacato nostro patrocinato aveva segnalato l’illegittimità (qui reiterata) della distorta ed erronea applicazione della normativa operata dal Ministero dell’Interno in relazione alla Polizia di Stato; illegittimità, oramai accertata e dichiarata da una consolidata giurisprudenza che ha annullato analoghi provvedimenti adottati nei confronti di appartenenti al corpo della Guardia di Finanza (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 16/2023 del 02.01.2023; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, sentenza n. 173/2023 del 28.04.2023) e dell’arma dei Carabinieri (TAR Sicilia, sentenza n. 1877/2023 del 06.06.2023; CIGARS sentenza n. 753/2023 del 15.9.2023).
Ciò nonostante, a nulla è valsa la richiesta di annullamento, in autotutela, di siffatti, adottati provvedimenti pregiudizievoli formalmente avanzata dal sindacato O.S.A POLIZIA con la diffida del 3.10.2023, rimasta priva di riscontro.
Alla luce delle considerazioni che precedono, gli scriventi, con la presente, sono a richiedere – in nome e per conto del Sindacato proprio assistito – di riconoscere immediatamente gli scatti di anzianità di servizio, gli avanzamenti di carriera, i periodi di congedo ordinario ed ogni altro diritto lavorativo, previdenziale o pensionistico dovuto agli appartenenti alla Polizia di Stato diversi dalla retribuzione o dagli stipendi sospesi per inadempimento dalla vaccinazione anti covid-19.
Con l’espressa avvertenza che, in difetto di un positivo riscontro entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, saremo costretti a porre in esecuzione il mandato ricevuto e, pertanto, a convenire in giudizio l’Amministrazione in indirizzo per la declaratoria della lesione dei diritti lavorativi dei dipendenti del corpo di Polizia di Stato e della natura discriminatoria ex D.Lvo 216/2003 dell’operato dei Dirigenti degli Uffici amministrativi e contabili, con conseguente annullamento degli atti pregiudizievoli, richiesta di risarcimento del danno ed accertamento della responsabilità amministrativa ed erariale di coloro che persisteranno nel mantenimento di quei provvedimenti lesivi dei diritti dei lavoratori. Si resta in attesa di un cortese ed urgente riscontro.
Distinti Saluti.
Roma, 26 Febbraio 2024 Avv. Roberto Martina
Firmato
Firmato digitalmente da: Angelo Di Lorenzo
Data: 29/02/2024 10:14:19Avv. Angelo Di Lorenzo
Firmato digitalmente da: MARTINA ROBERTO Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA Data: 27/02/2024 21:42:24
Avv. Antonietta Veneziano
digitalmente da Antonietta
Veneziano
CN = Antonietta Veneziano
C = IT
Avv. Emilio De Stefano
Emilio De
Stefano
28.02.2024
09:27:29
GMT+01:00
Avvocati Liberi
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