Ordini Illegittimi ed Illegali
Artt. 66 e 67 Legge 121/81
Il delirio delle interpretazioni
La posizione netta di OSA Polizia
Proemio
Gli artt. 66 e 67 della Legge 121/81, sono norme giuridiche di chiara approvazione legislativa, ciononostante acquisiscono impropriamente elementi orientativi interpretativi, tipici delle facoltà discrezionali del potere esecutivo.
Tale “inganno” delle interpretazioni, certamente inficia la definizione in forma letteraria e giuridica, ma incredibilmente non agisce sull’effettiva forza legittima della norma, ed allo stesso tempo, ingenera una deviazione espositiva psicotica funzionale operativa di subalternità incondizionata.
E siccome il dubbio, dopo attente osservazioni, è divenuto reale e concreto nell’esecuzione delle operazioni e servizi della Polizia di Stato, questa Organizzazione Sindacale, intende aprire una disquisizione giuridica interpretativa, che, non solo si limiti a commentare la norma, ma esprimerne nell’iscrizione, l’interpretazione normativa medesima, confortata dallo Spirito della Legge e sancita dal Diritto Amministrativo e Giuridico.
Le motivazioni che possono indurre un’Organizzazione Sindacale ad intraprendere siffatta iniziativa, possono essere molteplici: aver ravvisato momenti di Umiliazione delle Donne e degli Uomini (della Polizia di Stato); l’esigenza di fare chiarezza sull’interpretazione della normativa; aver rilevato elementi di abuso in alcune disposizioni; o semplicemente per professare gli aspetti culturali, giuridici ed ancor…
Cos’è un ordine illegittimo.
È una disposizione che non è simile alla legge per essere considerata valida, ovvero non è logica, è ingiusta ed irragionevole, è una posizione difforme o discorde dalla validità normativa e pertanto ravvisa un comportamento che la legislazione lo individua nelle responsabilità e quindi ne prevede la sanzione per l’autore dell’atto medesimo (cfr. comma 7 art 77 L. 121/81).
Abbiamo osservato, quale ampia articolazione contiene la definizione pronunciata, indizio reale di una materia o dottrina interpretativa di proporzioni complesse e multiformi.
Nella situazione o ipotesi rappresentata, un ordine, per essere illegittimo, necessita del previsto intervento dell’Operatore, ovvero, l’impiego del personale della Polizia di Stato, e deve essere riferito esclusivamente in compiti Istituzionali! Nella concretezza il destinatario dell’ordine, deve farne rilevare l’incomprensibilità al protagonista, in particolare quando questa circostanza, trova la presenza del Rappresentante Sindacale! A quel punto, infatti, egli ha il “dovere giuridico di procedere in quanto poliziotto e l’obbligo morale di azione in quanto sindacalista”!
Qualora la richiesta o l’ordine viene nuovamente ribadito, il Collaboratore dovrà eseguirlo ed invitare contestualmente, colui che lo ha impartito, ad iscriverlo nel più breve tempo possibile e comunque, non più tardi, al rientro dal servizio, qualora l’episodio è avvenuto fuori dall’ufficio.
Orbene … come abbiamo rilevato, possiamo indubbiamente evidenziare, che, siffatta dinamica giuridica è: una tutela per l’Operatore; una forma di collaborazione attiva, una riflessione per le responsabilità dell’autore della disposizione e un momento per scongiurare un eventuale pericolo.
Inoltre … non dobbiamo distrarci assolutamente, su quanto iscritto e stabilito sulla parte finale del paragrafo introduttivo “Cos’è un ordine illegittimo”, ove la dottrina prevede la sanzione per l’autore dell’ordine illegittimo impartito. La gravità è contenuta sul comportamento dell’impositore! Pertanto il Sindacato deve svolgere un ruolo attivo non appena viene a conoscenza del fatto illegittimo rilevato, dal momento che è una garanzia e tutela per chi lo ha fatto rilevare e successivamente eseguito in quanto ribadito. (Giudice del Lavoro e Commissione disciplinare).
La predetta analisi, ci consente di rilevare la grande duttilità della norma giuridica (art. 66), e lo spirito della legge che essa contiene.
Cos’è un Ordine Illegale?
È una infrazione o violazione alla Legge Penale! È facilmente rilevabile e comprensibile alla nostra professione, dal momento che impatta brutalmente sulle norme previste. Infatti il destinatario non dovrà solamente farlo rilevare, ma dovrà inoltrare denunzia scritta ed accertarsi che venga inoltrata all’A.G. competente (Annotazione di P.G.).
Non raramente gli Operatori sono oggetto di queste attenzioni da parte dei cosiddetti “superiori”, è una fenomenologia reale e concreta! Il “fascino” del Comando non raramente suscita pruriti o alterazioni di onnipotenza ed ingenera, come abbiamo ribadito, urticanti umiliazioni, discriminazioni ed un ottuso e ridicolo paternalismo, altrimenti non saremmo qui ad iscrivere queste graffianti parole!
Per tutto ciò siamo emotivamente convinti che lo “spirito della Legge” è sulle norme previste dagli artt. 66-67 della Legge 121/81, fortemente voluti e conquistati alacremente dai nostri predecessori, per gli abusi incontrollati degli ottusi ed arroganti di non rari “testoni”, i quali impiegavano a loro piacimento i Poliziotti in servizi a dir poco umilianti, indignitosi e pericolosi per un essere umano e maggiormente per il Poliziotto medesimo.
E’ innegabile che dopo i primi decenni, il problema si ridimensionò sensibilmente, mentre nella contemporaneità, purtroppo, si presenta nuovamente, con una maschera di “umanità miserevole ed allegorica”.
OSA Polizia oramai è nota in questi ed altri interventi e non tollera tali atteggiamenti, ovvero, disposizioni che esulano l’impiego dei colleghi Poliziotti in compiti non Istituzionali. Abbiamo in cantiere un dossier che permetterà, oltretutto, alla nostra Organizzazione, il diritto di costituirsi parte civile nella denuncia da inoltrare alla Magistratura competente, in presenza di “atti vandalici contro la dignità umana e la umiliante posizione del lavoratore della Polizia di Stato”
Che il Futuro Ci Sia Amico!
Aversa (CE) lì, 18 Febbraio 2025
La Segreteria Nazionale
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