
RICHIESTA URGENTE DI INTERVENTO PARLAMENTARE
OGGETTO: Decurtazione dell’anzianità di servizio del personale della Polizia di Stato sospeso per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 – Applicazione di conseguenze non previste dalla legge, mancato adeguamento alla giurisprudenza e concreto rischio di grave danno erariale.
All’On. Alice BUONGUERRIERI
Camera dei Deputati
Ill.ma Onorevole,
OSA Polizia sottopone alla Sua attenzione una vicenda che non riguarda soltanto i diritti di numerosi appartenenti alla Polizia di Stato, ma investe direttamente il rapporto tra legge, Parlamento e Pubblica Amministrazione.
Durante l’emergenza sanitaria, l’articolo 4-ter del decreto-legge n. 44 del 2021 stabiliva, per il personale non adempiente all’obbligo vaccinale, “la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari, con conservazione del rapporto di lavoro e senza corresponsione della retribuzione o di altro compenso o emolumento.”
Il Parlamento non aveva previsto la perdita dell’anzianità di servizio, la retrocessione nei ruoli, il ritardo degli avanzamenti, la decurtazione dei congedi o ulteriori conseguenze previdenziali e pensionistiche.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha tuttavia applicato anche tali effetti, trasformando una sospensione temporanea e non disciplinare in una penalizzazione destinata a incidere per anni sulla carriera dei dipendenti.
È questo il punto istituzionalmente più grave: una struttura amministrativa ha attribuito alla norma conseguenze che il legislatore non aveva espressamente stabilito.
In una materia così delicata, segnata da profonde limitazioni dei diritti individuali e lavorativi, non può essere consentito che il contenuto di una legge venga ampliato in senso afflittivo attraverso circolari, decreti o interpretazioni dipartimentali.
Il Parlamento approva le leggi. L’Amministrazione deve applicarle, non riscriverle.
Quando un Dipartimento aggiunge effetti sanzionatori non espressamente deliberati dal legislatore, il rischio è che il Parlamento venga, di fatto, esautorato della propria funzione normativa, soprattutto su una delle vicende più controverse e invasive della storia repubblicana recente.
La disposizione emergenziale individuava con precisione gli effetti dell’inadempimento: la sospensione dall’attività lavorativa e la perdita della retribuzione. Nulla prevedeva, invece, in ordine all’interruzione dell’anzianità di servizio e di ruolo, all’arretramento nei ruolini, al ritardo delle promozioni, alla decurtazione dei giorni di congedo, alla mancata maturazione di classi e scatti economici, agli effetti sui concorsi interni o alle conseguenze previdenziali e pensionistiche.
Il personale interessato ha già subito integralmente la conseguenza stabilita dalla legge, rimanendo privo dello stipendio e degli emolumenti connessi al servizio. A tale perdita economica, già di per sé rilevante, il Dipartimento ha aggiunto una penalizzazione ulteriore e ben più duratura, incidendo sull’anzianità e su tutti i diritti ad essa collegati.
OSA Polizia non chiede la restituzione delle retribuzioni non percepite durante il periodo di sospensione. Chiede, più semplicemente, che venga eliminata una conseguenza aggiuntiva che il legislatore non ha espressamente previsto e che l’Amministrazione non può introdurre autonomamente per via interpretativa.
La portata della vicenda emerge con particolare evidenza dal ricorso promosso dinanzi al TAR Campania – Napoli, iscritto al R.G. n. 4370/2024. Il giudizio è stato inizialmente introdotto dal Segretario Generale Nazionale e legale rappresentante di OSA Polizia, anche quale procuratore speciale di altri settanta appartenenti alla Polizia di Stato, ai quali si sono successivamente aggiunti ulteriori nove dipendenti mediante atto di intervento, portando così a 80 le posizioni complessivamente rappresentate.
Non si tratta di una controversia limitata alla mera rettifica dei ruolini o a un aspetto formale della carriera. Il ricorso investe infatti la natura stessa delle conseguenze applicate dall’Amministrazione e mira all’accertamento del carattere discriminatorio delle condotte contestate, alla cessazione degli effetti ancora in essere, al ripristino delle posizioni lavorative, giuridiche e previdenziali lese, nonché al riconoscimento dei danni subiti e alla condanna delle Amministrazioni resistenti alle spese processuali.
Dagli atti emerge inoltre che i periodi di sospensione sono stati considerati non utili non soltanto ai fini dell’anzianità di servizio, ma anche sotto il profilo previdenziale, della maturazione degli scatti economici e degli avanzamenti di carriera. Le conseguenze, pertanto, non si esauriscono in un dato amministrativo o contabile, ma incidono concretamente sulla collocazione nel ruolo, sulle promozioni, sulla partecipazione e sulla valutazione nei concorsi interni, sulla progressione economica e, in prospettiva, sul trattamento pensionistico.
È proprio questa permanenza degli effetti nel tempo a rendere la vicenda particolarmente grave: una sospensione temporanea dalla prestazione lavorativa è stata trasformata in una penalizzazione destinata a seguire il dipendente per anni lungo l’intera carriera.
I nove dipendenti successivamente intervenuti nel giudizio hanno subito complessivamente 563 giorni di sospensione, con periodi individuali compresi tra 19 e 123 giorni. Durante quei mesi hanno dovuto continuare a sostenere mutui, canoni di locazione, cessioni del quinto, figli minori e familiari non autosufficienti, pur essendo privati della retribuzione e degli altri emolumenti connessi al servizio.
Gli atti documentano situazioni particolarmente gravose: vi è chi ha subito 123 giorni di sospensione, con conseguente perdita della retribuzione e riflessi sull’anzianità e sui diritti previdenziali; chi è stato sospeso mentre si trovava in congedo straordinario per assistere un genitore in gravi condizioni; chi, dopo la decurtazione dell’anzianità, si è visto notificare perfino una retrocessione nel ruolo; e chi, ormai prossimo alla pensione, ha perso circa 6.300 euro di mensilità, oltre agli accessori, subendo anche ripercussioni sulla propria posizione di carriera.
Questi provvedimenti hanno quindi trasformato una sospensione già economicamente pesantissima in una penalizzazione destinata a produrre effetti ben oltre il periodo emergenziale, incidendo sulla carriera, sulla posizione economica e, potenzialmente, sul trattamento previdenziale dei dipendenti coinvolti.
Il Dipartimento non può sostenere di non conoscere il problema.
Con nota del 3 ottobre 2023, OSA Polizia ha chiesto di interrompere le procedure di rideterminazione e di annullare quelle già adottate, segnalando anche possibili violazioni delle garanzie procedimentali previste dalla legge n. 241 del 1990.
Il 2 novembre 2023, l’Avv. Giulia Liliana Monte, nell’interesse di OSA Polizia, ha reiterato la richiesta di annullamento in autotutela, notificando le sentenze già favorevoli del TAR Lombardia n. 16/2023, del TAR Friuli-Venezia Giulia n. 173/2023 e del TAR Sicilia n. 1877/2023.
Il 12 febbraio 2024, OSA Polizia ha chiesto direttamente l’intervento del Capo della Polizia, denunciando gli effetti sui ruolini e sulle schede valutative dei concorsi interni.
Il 26 febbraio 2024, l’Associazione Avvocati Liberi ha formalmente diffidato il Ministero dell’Interno, il Capo della Polizia e l’Ufficio Relazioni Sindacali, preannunciando azioni per l’annullamento degli atti, il risarcimento dei danni e l’accertamento delle responsabilità amministrative ed erariali.
Il contenzioso è nato soltanto dopo che incontri, richieste e diffide non hanno prodotto alcuna soluzione generale.
La tesi sostenuta da OSA Polizia ha trovato riconoscimento in una successione di pronunce.
Il TAR Lombardia, Milano, n. 16/2023 ha affermato che l’articolo 4-ter limitava gli effetti della sospensione alla mancata percezione della retribuzione, dichiarando illegittima ogni ulteriore conseguenza, compresa la decurtazione dell’anzianità e dei giorni di licenza.
Il TAR Friuli-Venezia Giulia n. 173/2023 ha escluso effetti giuridici ulteriori rispetto alla perdita della retribuzione, evidenziando che il legislatore non aveva previsto conseguenze sulla carriera.
Il TAR Sicilia n. 1877/2023 ha ribadito che la disposizione, per la sua natura speciale ed emergenziale, deve essere interpretata restrittivamente e non consente all’Amministrazione di introdurre effetti peggiorativi non previsti dalla legge. Tali sentenze erano state formalmente trasmesse al Dipartimento già nel novembre 2023.
La diffida legale del febbraio 2024 ha inoltre richiamato la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 753/2023.
Il TAR Veneto, Sezione II, n. 294/2026, riguardante direttamente un appartenente alla Polizia di Stato, ha ulteriormente confermato l’illegittimità della detrazione dell’anzianità. È quindi venuta meno anche l’obiezione secondo cui i precedenti favorevoli avrebbero riguardato soltanto altre Amministrazioni.
Le successive sentenze del CGARS nn. 109 e 133 del 2026, richiamate dai legali di OSA Polizia, hanno affermato che l’estensione della sospensione retributiva all’anzianità costituisce un’applicazione estensiva in senso peggiorativo non consentita dal principio di legalità e che una conseguenza non prevista dalla norma primaria non può essere introdotta in via amministrativa.
Nonostante tale quadro, il Dipartimento, attraverso l’Ufficio Relazioni Sindacali, ha continuato a negare l’annullamento generalizzato dei decreti, lasciando di fatto ai singoli dipendenti l’onere di rivolgersi alla giustizia amministrativa per ottenere il riconoscimento di posizioni che avrebbero potuto essere riesaminate in autotutela. Una scelta che rischia di tradursi in un contenzioso seriale sempre più oneroso per l’Erario, perché ogni nuovo giudizio può comportare costi per la difesa dell’Amministrazione, condanne alla rifusione delle spese processuali, rimborso dei contributi unificati, eventuali giudizi di appello e di ottemperanza, risarcimenti, interessi e accessori, oltre ai successivi oneri amministrativi connessi alla ricostruzione delle carriere e al ricalcolo delle posizioni previdenziali e pensionistiche.
La dimensione economica del rischio è già chiaramente percepibile dal ricorso collettivo promosso da OSA Polizia. In tale giudizio è stata formulata una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale quantificata, in via equitativa, in 200 euro per ogni giorno di sospensione, ferma restando la possibilità di agire separatamente per i danni patrimoniali e con espressa richiesta di condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio.
Considerando i soli nove dipendenti successivamente intervenuti nel procedimento, per i quali risultano documentati complessivamente 563 giorni di sospensione, l’importo teoricamente richiesto, applicando il parametro indicato nel ricorso, raggiunge già 112.600 euro.
E si tratta soltanto di una parte minima dell’esposizione potenziale. Tale somma, infatti, non comprende le altre settanta posizioni del ricorso originario, gli eventuali danni patrimoniali, le differenze economiche derivanti da avanzamenti ritardati, le possibili perdite di chance nelle procedure concorsuali, gli effetti previdenziali e pensionistici, le spese dei diversi gradi di giudizio né gli ulteriori ricorsi già pendenti o che potrebbero essere promossi.
Il rischio di un aggravio molto rilevante per le casse dello Stato è quindi concreto. E il punto politicamente più grave è che tale costo non ricadrebbe su chi ha scelto di mantenere i provvedimenti contestati, ma sulla collettività. In altri termini, la persistente resistenza dell’Amministrazione potrebbe trasformare una questione che poteva essere affrontata in autotutela in un conto sempre più pesante a carico dei cittadini.
La questione assume un rilievo politico e costituzionale che va oltre le singole posizioni individuali.
Durante l’emergenza Covid-19 il Parlamento ha approvato misure eccezionali che hanno inciso profondamente sui diritti dei lavoratori.
Proprio per questo, nessuna Amministrazione avrebbe potuto ampliare quelle limitazioni oltre il testo della legge.
Consentire che un Dipartimento aggiunga conseguenze non espressamente deliberate dal Parlamento significa accettare che una struttura amministrativa possa modificare, in senso peggiorativo, l’equilibrio stabilito dal legislatore.
Non può essere una circolare, un decreto interno o un’interpretazione amministrativa a decidere che un poliziotto debba perdere anzianità, carriera e diritti pensionistici quando il Parlamento non lo ha previsto.
In una materia tanto delicata, il silenzio delle istituzioni rischierebbe di legittimare un principio pericoloso: che l’Amministrazione possa fare ciò che la legge non le ha espressamente consentito.
RICHIESTA DI INTERVENTO
Alla luce di quanto rappresentato, OSA Polizia chiede un Suo urgente e risolutivo intervento parlamentare affinché venga finalmente chiarito, in sede politica e istituzionale, il fondamento dell’azione amministrativa sin qui perseguita dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Riteniamo indispensabile che il Ministro dell’Interno riferisca quanti appartenenti alla Polizia di Stato siano stati destinatari di decreti di rideterminazione dell’anzianità, quanti di tali provvedimenti siano tuttora efficaci e quali conseguenze abbiano già prodotto sui ruolini, sugli avanzamenti di carriera, sui concorsi interni, sui congedi e sulle posizioni previdenziali e pensionistiche del personale interessato.
È altrettanto necessario conoscere quanti ricorsi individuali e collettivi siano stati promossi, quanti risultino ancora pendenti, quante condanne alle spese processuali siano già intervenute e quale sia l’ammontare complessivo sostenuto dall’Amministrazione, nonché quale possa essere l’esposizione economica derivante dai giudizi ancora in corso e da quelli che potrebbero essere ulteriormente instaurati.
Sul piano strettamente giuridico, appare ormai imprescindibile che venga indicata con chiarezza quale norma primaria autorizzerebbe la decurtazione dell’anzianità di servizio, posto che proprio questo è il nodo sul quale si è sviluppato il contenzioso e sul quale numerose pronunce giurisprudenziali hanno già espresso valutazioni favorevoli ai dipendenti.
Occorre inoltre comprendere chi abbia assunto e continui ad assumere la decisione di mantenere efficaci tali decreti nonostante le diffide, le richieste di autotutela e le pronunce intervenute, e sulla base di quali pareri, atti istruttori o valutazioni giuridiche venga ancora sostenuta questa linea amministrativa.
Particolare attenzione merita poi il profilo economico. Chiediamo che venga accertato se sia stata effettuata una concreta valutazione del possibile danno erariale derivante dalla prosecuzione di un contenzioso seriale che potrebbe comportare ulteriori condanne alle spese, costi di difesa, risarcimenti, ricalcoli di carriera e successivi giudizi di ottemperanza.
Alla luce di tale quadro, chiediamo infine che venga valutata l’adozione di un provvedimento generale di sospensione e riesame dei decreti ancora efficaci, con la ricostruzione dell’anzianità del personale interessato, e che, qualora emergano spese pubbliche evitabili o responsabilità amministrative, gli atti siano trasmessi agli organi di controllo competenti.
OSA Polizia chiede inoltre un incontro istituzionale con Lei e con i legali incaricati, affinché possa essere esaminata l’intera documentazione e individuata una soluzione generale prima che il protrarsi del contenzioso produca ulteriori effetti sui lavoratori e nuovi oneri per le casse dello Stato.
CONCLUSIONI
Onorevole Buonguerrieri,
questa vicenda non riguarda la valutazione politica sull’obbligo vaccinale.
Riguarda il rispetto delle competenze del Parlamento.
Riguarda il principio di legalità.
Riguarda il divieto per la Pubblica Amministrazione di introdurre sanzioni non previste dalla legge.
Riguarda la tutela di poliziotti che hanno già sopportato la perdita della retribuzione e continuano a subire conseguenze sulla carriera e sulla pensione.
Riguarda la responsabilità nell’utilizzo del denaro pubblico.
OSA Polizia ha segnalato il problema dal 2023, ha trasmesso le sentenze, ha chiesto incontri, ha promosso diffide e ha avviato un ricorso che coinvolge complessivamente 80 appartenenti alla Polizia di Stato.
Il Dipartimento non può più sostenere di non conoscere la questione.
Ogni ulteriore ricorso, ogni condanna alle spese e ogni risarcimento sarà un costo che avrebbe potuto essere evitato attraverso l’annullamento in autotutela.
Il Parlamento non può essere sostituito da un Dipartimento.
L’Amministrazione non può ampliare le sanzioni decise dal legislatore.
Lo Stato non può continuare a sostenere contenziosi seriali e presentare il conto ai cittadini.
Chi decide consapevolmente di proseguire su questa strada deve assumersi la responsabilità amministrativa, contabile e istituzionale delle conseguenze.
Confidando nel Suo autorevole intervento, si resta a disposizione per la trasmissione dell’intero fascicolo documentale e per ogni necessario approfondimento.
Con osservanza.
Aversa (CE), lì 01 settembre 2026
IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
OSA POLIZIA
Antonio PORTO
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