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28 Gennaio 2026

Diffida formale e richiesta chiarimenti urgenti su provvedimento di trasferimento con effetto immediato di un Sovrintendente della Polizia di Stato – Profili di responsabilità dirigenziale, sicurezza sul lavoro, libertà di autodeterminazione costituzionale garantita e possibile danno erariale.

Egr. Questore della Provincia di La Spezia

La scrivente Organizzazione Sindacale, nell’esercizio delle prerogative di tutela collettiva e individuale del personale della Polizia di Stato, formula formale diffida e richiede chiarimenti urgenti in relazione al provvedimento del 23 gennaio 2026 con cui è stato disposto, con effetto immediato, il trasferimento di un Sovrintendente dal Posto di Fotosegnalamento di Polizia Scientifica del Commissariato di P.S. di Sarzana all’Ufficio Denunce.
Il provvedimento in parola presenta gravissimi profili di illegittimità, incoerenza istruttoria, sviamento di potere e potenziale responsabilità dirigenziale, che la scrivente O.S. non può esimersi dal denunciare.
Si evidenzia preliminarmente che il Sovrintendente in questione vanta oltre trent’anni di servizio continuativo nella Polizia Scientifica, svolto senza soluzione di continuità in mansioni altamente specialistiche, per le quali l’Amministrazione ha investito risorse economiche, formative e professionali significative.
In tutto tale arco temporale non risulta mai essere stata adottata alcuna valutazione ostativa, limitazione sanitaria o incompatibilità connesse al rischio biologico.
L’improvvisa adozione di un provvedimento emergenziale fondato su un rischio che per oltre tre decenni non è stato ritenuto impeditivo dell’impiego configura una palese contraddizione logico-giuridica e apre a precisi profili di responsabilità.

Infatti:
1. se il rischio biologico fosse stato strutturalmente presente anche in passato, l’Amministrazione avrebbe omesso colposamente – o peggio dolosamente – per oltre trent’anni una corretta valutazione del rischio e l’adozione delle necessarie misure di prevenzione, in violazione del D.Lgs. 81/2008 e degli obblighi del Datore di Lavoro, esponendo il dipendente a un concreto rischio per la salute;
2. se, al contrario, il rischio viene oggi enfatizzato al solo fine di giustificare il trasferimento, il provvedimento risulta strumentale, pretestuoso e viziato da sviamento di potere, essendo chiaramente finalizzato a sopperire a gravi carenze di organico dell’Ufficio Denunce.
In tale contesto, la scrivente O.S. richiama con forza i principi sanciti dall’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, stabilendo che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.


La libertà di autodeterminazione sanitaria costituisce una garanzia costituzionale primaria, non comprimibile mediante atti amministrativi o provvedimenti organizzativi.
Il trasferimento con effetto immediato del Sovrintendente interessato appare configurarsi come una misura indirettamente coercitiva, idonea a penalizzare una scelta personale pienamente legittima, trasformando di fatto una decisione sanitaria individuale in una sanzione professionale occulta, in violazione dell’art. 32 Cost. e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
Si evidenzia, infatti, che il certificato medico del 22/12/2025, sottoscritto dal sanitario competente, non dichiara alcuna inidoneità al servizio né alle mansioni di Polizia Scientifica, ma attesta l’idoneità con la sola prescrizione dell’utilizzo di idonei DPI.
L’Amministrazione, pertanto, avrebbe dovuto limitarsi ad adempiere ai propri obblighi di prevenzione, fornendo e garantendo i DPI previsti, anziché adottare un provvedimento espulsivo dall’ambito professionale di appartenenza.
È inoltre noto che le attività di Polizia Scientifica intervengono ad evento avvenuto, consentendo la pianificazione degli interventi e l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie, risultando oggettivamente meno esposte al rischio biologico rispetto a numerosi servizi operativi esterni e di pronto intervento, nei quali il contatto fisico e l’esposizione imprevedibile sono frequenti, senza che per tali operatori siano state adottate analoghe misure restrittive.
Ulteriore profilo di estrema gravità riguarda la rappresentazione dell’assetto organizzativo contenuta nel provvedimento, laddove si afferma che le attività di fotosegnalamento sarebbero “da tempo” svolte da personale degli Uffici Immigrazione e dell’UPGSP.
Qualora tali affermazioni non corrispondessero al vero, si configurerebbe una rappresentazione non veritiera dei presupposti dell’atto, con conseguenze dirette sulla sua legittimità.
Si diffida pertanto formalmente l’Amministrazione a fornire:
1. l’elenco degli operatori effettivamente formati e abilitati al fotosegnalamento;
2. le date e gli atti formali dei percorsi formativi;
3. le disposizioni organizzative che avrebbero trasferito tali competenze;
4. le modalità con cui si garantisce il servizio di Polizia Scientifica in assenza di personale specializzato.
Si chiede altresì di chiarire se la S.V., in qualità di Datore di Lavoro, sia stata preventivamente informata del provvedimento dal Dirigente facente funzioni del Commissariato di Sarzana e se siano stati informati:
a) il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica;
b) la Direzione Centrale del Servizio di Polizia Scientifica.
Si evidenzia infine che la rimozione di un operatore altamente specializzato comporta un pregiudizio economico per l’Amministrazione, avendo il Dipartimento investito risorse pubbliche nella formazione e specializzazione del dipendente, con possibile configurazione di danno erariale suscettibile di valutazione da parte della Corte dei Conti.
Alla luce di quanto sopra, la scrivente Organizzazione Sindacale contesta formalmente il provvedimento, ne chiede l’immediata rivalutazione e si riserva ogni ulteriore iniziativa sindacale, amministrativa e legale, incluse segnalazioni agli organi competenti in materia di sicurezza sul lavoro, tutela dei diritti costituzionali e responsabilità dirigenziali.
Si richiede urgente riscontro scritto e convocazione immediata di un incontro.

Aversa (CE), lì 27 gennaio 2026

Il Segretario Generale Nazionale
Antonio Porto

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