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4 Marzo 2025
Imponibilità dei rimborsi per le spese sostenute in missione.

All’Ufficio Relazioni Sindacali Dipartimento della Pubblica Sicurezza c/o il Ministero dell’Interno

                                                   c.a. Vice Pref. D.ssa Maria DE BARTOLOMEIS

dipps001.1000@pecps.interno.it

Egr. Direttore,

questa O.S. ha accolto favorevolmente la ratio che sottace le disposizioni impartite nella circolare di cui all’oggetto.

Infatti avere una contabilità economica precisa, tempestiva ed esaustiva di quanto diviene in carico all’Amministrazione a seguito delle innumerevoli missioni cui sono sottoposti gli appartenenti al Dipartimento della Pubblica Sicurezza è, oltre che doveroso, eticamente encomiabile.

 

Epperò non ci convince in modo più assoluto la subdola induzione della disposizione (…si rende necessario sensibilizzare…) poiché, se non la si rispetta, i rimborsi andranno a carico del dipendente e saranno considerati imponibile quale parte integrante del reddito da lavoro dipendente sia ai fini previdenziali che fiscali.

 

Inoltre tale circolare prevede l’assurda condizione della retroattività in quanto si applica a far data dal 1° gennaio 2025 sebbene sia stata emessa 58 giorni dopo. Pertanto ci viene spontaneo chiedere: come faranno quei colleghi che in questo abbrivio di anno solare hanno sostenuto ingenti spese per servizi d’istituto in missione fuori sede ed hanno utilizzato le precedenti modalità di acquisto dei servizi (viaggi, vitti ed alloggi), ossia il contante? Si vedranno aumentare le loro entrate che andranno ad innalzare le prossime determinazioni fiscali come, ad esempio, quelle del conteggio ISEE. Valore che, è bene ricordare, si ripercuote su altre determinazioni di benefit fiscali o sociali che, a loro volta, si vanno a riverberare, ad esempio, sulle tasse universitarie e/o scolastiche o sulle varie ed innumerevoli piattaforme di servizi pubblici offerti dalle amministrazioni pubbliche, sia locali che centrali.

 

Ma, ancorché la suddetta sensibilizzazione sia alquanto ingannevole, ciò di cui siamo fermamente contrari è che per effettuare i sacrosanti pagamenti il dipendente debba utilizzare strumenti tracciabili da attingere dal proprio e privatissimo canale bancario.

Sebbene codesto Dipartimento sia allo studio, alla ricerca, infine alla definitiva ed approvata acquisizione di “…strumenti di pagamento tracciabili appositamente predisposti…” non può nel frattempo utilizzare il canale privatistico del dipendente.

 

E ciò per un molteplice ordine di fattori. In primis la privatezza dei servizi di istituto che si estrinseca alla massima potenza nelle missioni (che hanno, per loro natura, insiti i dettami della riservatezza istituzionale) non può andare alla mercè dell’ultimo dipendente di banca. Questi, infatti, può scrutare, nella sua attività professionale, la rendicontazione del conto corrente del cliente, nonché dipendente del Dipartimento. In secundis vorremmo far presente che i conti correnti bancari dei colleghi sono, spesso e volentieri, cointestati col coniuge (ma anche con altro familiare o, addirittura, con altra persona non giuridicamente legata al dipendente ministeriale) pertanto l’acquisizione della movimentazione attuata dall’interessato durante una missione diviene a conoscenza di una pletora di soggetti estranei all’Amministrazione.

 

Infine, ma non per ordine di importanza, vi è l’aspetto economico che, con questa circolare, si riverbera oltremodo a carico del dipendente. In aggiunta al costo che tali strumenti tracciabili possono avere in seno al contratto di conto corrente stipulato privatamente dal collega (si pensi, come titolo d’esempio, il costo del bonifico), si possono determinare altre situazioni che si riverberano sulla sfera privata della gestione economica del dipendente come lo sono, ad esempio, l’erosione del plafond di disponibilità (giornaliera e/o mensile) che hanno le carte di credito o di debito. Non è dato sapere se il collega, per una sua precipua volontà organizzativa, ha deciso di limitare tali disponibilità al fine di aver la certezza di rientrare a fine mese con la propria contabilità personale. Senza considerare che una esigua disponibilità di liquidità di fondi verrebbe fortemente intaccata in presenza di poderosi “anticipi di spesa” e determinare costi di interessi passivi inerenti all’utilizzo del fido bancario (che, quando presente, è di per sé alquanto oneroso in termini di tassi d’interesse). Inoltre, potrebbero verificarsi condizioni tecniche secondo cui la carta di debito o credito venga inabilitata in quanto un familiare (o altro afferente al circuito bancario del collega) determini il blocco delle transazioni e ciò andrebbe a grave intralcio del servizio di missione. E potremmo scrivere pagine e pagine di realistiche condizioni ostative all’utilizzo del canale bancario privato del collega per attività inerenti il servizio d’istituto.

 

Ciò che è certo, è che l’Amministrazione non deve in alcun modo interferire in tali dinamiche, poiché non ne ha alcun titolo.

Alla luce di quanto enucleato pocanzi possiamo definire che la circolare de quo, forte dell’ossimoro della sensibilizzazione dispositiva, deve essere assolutamente rivista ed improntata sul massimo rispetto della privatezza – sia personale che istituzionale – delle dinamiche economiche afferenti ai servizi d’istituto svolti in missione. Pertanto, fin quando non vedrà la luce un canale di pagamento avulso dal contesto privato del dipendente, noi di OSA Polizia non potremo in alcun modo considerare rispettosa della dignità del dipendente la circolare in oggetto e, se nel caso non si abbia alcun riscontro alla presente richiesta di chiarimenti, ci vedremo costretti – per il rispetto che dobbiamo alla dignità di ogni nostro collega – adire le vie legali amministrative per cercare il giusto equilibrio fra le esigenze di ufficio ed i diritti del dipendente.

 

Si rimane in attesa di un Vostro esaustivo e pregnante riscontro.

 

Che il Futuro ci Sia Amico

Aversa (CE), lì 3 marzo 2025

La Segreteria Nazionale

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