
Oggetto: Formale diffida, istanza di accesso agli atti e richiesta di riscontro motivato ai sensi degli artt. 1, 2, 3, 22 e 25 della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza della Caserma “Il Magnifico”.
Al Questore di Firenze
dipps132.00F0@pecps.poliziadistato.it
Al Direttore del Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale della Polizia di Stato per la Toscana, Umbria e Marche
dippsM24.0000@pecps.poliziadistato.it
Il sottoscritto Antonio Porto, nella qualità di legale rappresentante della Organizzazione Sindacale Autonoma (O.S.A.) Polizia, organizzazione sindacale della Polizia di Stato costituita ai sensi dell’art. 83 della Legge 1° aprile 1981, n. 121, deputata alla tutela degli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici della Polizia di Stato, presente su tutto il territorio nazionale e portatrice di interessi collettivi e diffusi, qualificati indefettibilmente come interessi “super individuali” ai sensi della Legge n. 241/1990.
PREMESSO
che questa Organizzazione Sindacale è legittimata ad agire a tutela del personale e dei propri iscritti, nonché a verificare e contestare ogni situazione lesiva della sicurezza, della salubrità e della dignità delle condizioni di lavoro.
CONSIDERATO
che sono pervenute, per tramite della Segreteria Provinciale di Firenze, segnalazioni plurime, precise, circostanziate e convergenti in ordine alla situazione della Caserma “Il Magnifico”, con particolare riguardo all’armeria Volanti, ai locali in uso ai tiratori scelti, all’armeria Reparto Prevenzione Crimine/U.O.P.I., agli ulteriori uffici allocati nella medesima struttura e agli alloggi collettivi di servizio;
dalle segnalazioni ricevute emerge un quadro che, ove confermato anche solo in parte, risulterebbe di assoluta gravità, poiché incompatibile con gli obblighi di tutela gravanti sull’Amministrazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, investendo direttamente la sicurezza del personale della Polizia di Stato, la conformità dei luoghi destinati ad attività istituzionali e la legittimità stessa della permanenza del personale in ambienti che potrebbero non presentare i requisiti minimi di sicurezza, agibilità e salubrità imposti dall’ordinamento;
la situazione assume particolare rilievo anche in ragione della natura delle attività svolte nei locali interessati, della presenza di ambienti sensibili e materiali che impongono elevatissimi standard di prevenzione e della circostanza che nella struttura si è già verificato un incendio, evento che impone un rigoroso accertamento delle condizioni di sicurezza e non consente alcuna sottovalutazione o gestione dilatoria;
ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 della Legge n. 241/1990, l’azione amministrativa deve conformarsi ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, deve concludersi con un provvedimento espresso ed essere sorretta da motivazione puntuale, concreta e verificabile;
gli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 riconoscono il diritto di accesso ai documenti amministrativi, mentre l’art. 25 stabilisce che il relativo procedimento debba concludersi entro trenta giorni dalla richiesta; analogo termine è confermato dall’art. 6, comma 4, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;
la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che anche le organizzazioni sindacali sono legittimate all’esercizio del diritto di accesso quando vengano in rilievo documenti idonei a incidere sulle prerogative sindacali o sulle condizioni lavorative del personale nel cui interesse operano, purché l’istanza sia ancorata a un interesse concreto e non si traduca in un controllo generalizzato sull’attività amministrativa, come affermato, tra l’altro, dal Consiglio di Stato, Sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1295 che ha riconosciuto il diritto dell’organizzazione sindacale anche non rappresentativa ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera, purché l’accesso non configuri una forma di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività dell’amministrazione datrice di lavoro. Tale principio si attaglia pienamente al caso di specie, nel quale l’istanza è fondata su segnalazioni circostanziate e concerne documentazione direttamente incidente sulle condizioni di sicurezza del personale della Polizia di Stato operante nei locali indicati;
il D. Lgs. n. 81/2008 impone obblighi precisi e immediati in capo al datore di lavoro e ai dirigenti in ordine alla valutazione e gestione dei rischi, alla conformità dei luoghi di lavoro e all’adozione delle misure di prevenzione incendi, emergenza, evacuazione e tutela dell’integrità fisica dei lavoratori.
TUTTO CIO’ PREMESSO
O.S.A. Polizia diffida formalmente codesta Amministrazione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a fornire riscontro scritto, espresso, analitico e documentalmente supportato in ordine ai seguenti profili:
Comunicare quale sia, allo stato attuale, la condizione reale della Caserma “Il Magnifico” sotto il profilo strutturale, impiantistico, antincendio, igienico-sanitario, prevenzionistico e della compatibilità con l’uso istituzionale cui i locali sono destinati, chiarendo in modo non equivoco se l’armeria Volanti, i locali dei tiratori scelti, l’armeria R.P.C./U.O.P.I., gli altri uffici presenti nella struttura e gli alloggi collettivi di servizio siano stati ritenuti idonei, agibili e sicuri e, in caso affermativo, sulla base di quali atti, certificazioni, verbali, pareri, relazioni o verifiche tecniche.
Indicare se siano stati eseguiti sopralluoghi, ispezioni, verifiche tecniche, relazioni, valutazione del rischio (DVR), note interne o altri accertamenti, precisando da chi siano stati effettuati, in quali date, con quali esiti, quali criticità siano state rilevate, quali prescrizioni siano state impartite e quali misure correttive siano state adottate, ovvero per quali ragioni non si sia ritenuto di intervenire.
Con specifico riguardo all’incendio già verificatosi nella struttura, comunicare la data esatta dell’evento, il locale interessato, le cause accertate o tecnicamente ipotizzate, l’entità dei danni, gli accertamenti compiuti nell’immediatezza e successivamente, i provvedimenti assunti a tutela del personale, le eventuali interdizioni o limitazioni d’uso e gli atti con cui sia stata valutata la permanenza o meno delle condizioni di sicurezza dell’immobile.
Precisare quali interventi di messa in sicurezza siano stati eseguiti, quali disposti, quali richiesti alla proprietà, quali finanziati, affidati o programmati e quali, invece, non siano stati eseguiti o siano stati rinviati. Per ciascun intervento dovranno essere indicati oggetto, livello di urgenza, soggetto obbligato, copertura economica, stato della procedura, cronoprogramma e tempi previsti di ultimazione.
Ai sensi degli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990, si chiede l’ostensione e la trasmissione integrale di ogni atto e documento concernente il rapporto locatizio dell’immobile, con particolare riferimento al contratto di locazione, agli eventuali rinnovi, proroghe, modifiche o atti integrativi, al canone, alla proprietà, alla ripartizione degli obblighi manutentivi, alle clausole concernenti la sicurezza strutturale e impiantistica, nonché a eventuali contestazioni, diffide, messe in mora o contenziosi insorti in relazione alle condizioni della struttura.
Chiarire se, nella stipulazione, prosecuzione, rinnovo o proroga del rapporto locatizio, siano state integralmente osservate le disposizioni normative e procedimentali previste per le locazioni passive delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo all’acquisizione della verifica di congruità del canone e al rilascio del nulla osta dell’Agenzia del Demanio, ove dovuti, nonché all’adozione di tutti gli atti istruttori, autorizzativi e presupposti richiesti dall’ordinamento.
Comunicare se il contratto sia stato oggetto di registrazione, tracciamento, pubblicazione o caricamento su piattaforme, portali o banche dati istituzionali, indicando con precisione la piattaforma o la sezione utilizzata, la data del caricamento o della pubblicazione, l’eventuale numero identificativo attribuito, l’ufficio responsabile dell’adempimento e il titolo normativo in base al quale esso sia stato eseguito oppure, se omesso, le ragioni specifiche dell’omissione.
Dovrà inoltre essere chiarito espressamente se il rapporto locatizio sia stato inserito nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, in una piattaforma di approvvigionamento digitale, nella sezione “Amministrazione trasparente” ovvero in altro portale o sistema di gestione documentale o contabile, con indicazione analitica del relativo percorso di pubblicazione o archiviazione e dei riferimenti utili alla sua immediata verifica.
Comunicare quali responsabilità risultino ascrivibili alla proprietà in relazione alle criticità segnalate o accertate e quali atti siano stati adottati o si intendano adottare per pretenderne l’adempimento. Dovrà inoltre essere precisato se siano state trasmesse richieste di intervento, segnalazioni, note tecniche, diffide, contestazioni formali o comunicazioni agli uffici ministeriali o agli organismi competenti in materia di prevenzione e sicurezza, indicando per ciascun atto data, destinatario, contenuto essenziale ed esito.
Chiarire quali misure di tutela siano state concretamente adottate nei confronti del personale, se vi sia stata informazione formale sulle criticità rilevate, se siano state impartite specifiche disposizioni di sicurezza, se siano state disposte ricollocazioni anche temporanee e se il personale sia stato esposto, anche solo potenzialmente, a rischi non adeguatamente prevenuti, governati o neutralizzati.
Si evidenzia sin d’ora che non potranno ritenersi idonei riscontri generici, incompleti, non motivati, non documentati o meramente interlocutori, poiché l’oggetto della presente investe direttamente obblighi di legge in materia di sicurezza, trasparenza e dovere di provvedere.
Pertanto, la presente vale quale formale diffida a provvedere e a trasmettere riscontro completo, motivato e corredato dalla documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, ovvero in presenza di risposta solo apparente, incompleta o elusiva, questa Organizzazione Sindacale procederà senza ulteriore preavviso nelle competenti sedi amministrative, istituzionali, ispettive e giudiziarie.
La presente è formulata con espressa riserva di ogni ulteriore iniziativa a tutela del personale interessato e degli interessi collettivi rappresentati.
Aversa (CE), lì 07 aprile 2026
Il Segretario Generale Nazionale
Antonio Porto
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