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9 Febbraio 2026

Decreto Sicurezza e “atto dovuto”: cambiare le parole non basta, servono tutele vere dopo l’indagine..

Egr. Ministro dell’Interno Pref.to Matteo PIANTEDOSI,

OSA Polizia esprime una valutazione fortemente critica sul recente Decreto Sicurezza, in particolare sulle disposizioni che intervengono sul cosiddetto “atto dovuto” e sulle modalità di iscrizione degli operatori di Polizia coinvolti in eventi di servizio sottoposti ad accertamento giudiziario.

Ancora una volta si è scelto di agire sul piano simbolico e terminologico, introducendo registri e annotazioni “preliminari” che dovrebbero, nelle intenzioni del Legislatore, attenuare l’impatto dell’iscrizione nel registro degli indagati.

Per OSA Polizia si tratta, però, di un intervento di facciata: cambia la forma, non la sostanza.

L’operatore resta comunque sottoposto a indagine, con tutti gli effetti pratici, personali ed economici che ciò comporta. Nessuna reale tutela aggiuntiva, nessun alleggerimento degli oneri, nessuna risposta alle vere criticità vissute dai colleghi sul campo.

È necessario ribadirlo con chiarezza: l’apertura di un’indagine nei confronti di un poliziotto coinvolto in un fatto di servizio grave è spesso un passaggio giuridicamente inevitabile. Il cosiddetto atto dovuto non è una sanzione né un’accusa anticipata, ma uno strumento di garanzia che consente alla difesa di esercitare diritti fondamentali: partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili, a partire dall’autopsia nei casi più drammatici, nominare consulenti tecnici di parte, concorrere in modo pieno e verificabile all’accertamento della verità.

Sotto questo profilo, l’indagine tutela anche il collega, perché gli consente di non subire passivamente l’azione investigativa.

 

Il vero problema, però, non è l’atto dovuto. Il vero problema è il dopo.

 

Quando, chiarite le dinamiche, l’indagine o il processo si concludono con un pieno proscioglimento, emerge un paradosso tutto italiano: il poliziotto assolto rischia comunque di restare schiacciato dal peso delle spese legali sostenute per difendersi.

L’attuale sistema di tutela legale è, nei fatti, un cappio al collo per l’operatore.

Il rimborso delle spese non è automatico né integrale. La normativa vigente – art 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 (convertito in L. 135/1997) – attribuisce all’Avvocatura dello Stato la valutazione della “congruità” delle parcelle legali, con la possibilità di decurtazioni motivate da esigenze di contenimento della spesa pubblica. Una discrezionalità che, pur ritenuta legittima dalla Giurisprudenza Amministrativa, si traduce spesso in un’ingiustizia sostanziale: chi è stato indagato per obbligo di legge, nell’esclusivo adempimento del servizio, può essere comunque chiamato a pagare di tasca propria una parte consistente dei costi della difesa.

Il precedente Decreto Sicurezza (n. 1509/2025) ha tentato di lanciare un segnale, raddoppiando l’anticipo massimo per le spese legali. Un passo apprezzabile sul piano politico, ma non risolutivo. Il nodo centrale resta intatto: la fase successiva al giudizio, quella del rimborso, continua a essere incerta, parziale e soggetta a valutazioni soggettive. La tutela resta sulla carta, mentre nella realtà non di rado vengono giudicate “eccessive” perfino parcelle allineate ai parametri medi.

Questa situazione produce un effetto dissuasivo grave e concreto. Il collega che sa di poter finire indagato anche in presenza di un intervento legittimo, e che sa di dover affrontare un procedimento penale rischiando conseguenze economiche personali, sarà inevitabilmente portato a esitare. Ma un poliziotto che esita per paura delle ricadute giudiziarie o finanziarie non è messo nelle condizioni di tutelare né la sicurezza pubblica né sé stesso.

Per OSA Polizia, se davvero si vuole rafforzare la posizione di chi opera sul campo, la strada non passa dal maquillage lessicale dell’atto dovuto, ma da interventi strutturali e concreti:

  1. accesso al patrocinio a spese dello Stato per il personale delle Forze dell’Ordine indagato per fatti di servizio, secondo le modalità già previste dal D.P.R. n. 115/2002, come rafforzato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 1/2021);
  2. copertura economica piena delle spese legali e delle consulenze tecniche di parte, attraverso un fondo specifico e dedicato;
  3. eliminazione della discrezionalità nel rimborso delle spese per gli operatori definitivamente prosciolti.

 

La Tutela Legale non può essere un favore né una concessione soggetta a revisioni contabili. È un dovere dello Stato.

Chi pretende rischio personale, responsabilità e coraggio dai propri uomini deve offrire certezze, non lasciare che, finita l’indagine, restino solo silenzi — e conti da pagare.

Aversa (CE) 08 febbraio 2026

Il Segretario Generale Nazionale

Antonio Porto

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