DICHIARAZIONE DI INTENTI E CONVENZIONE
Tra
Organizzazione Sindacale Autonoma (OSA) Polizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Antonio Porto, con sede in Aversa (CE) alla Via E. Frattini nr. 23, codice fiscale 9653639.584, pec osapolizia@legalmail.it (d’ora in poi OSA Polizia)
e
Avv. Sergio Carlino, nato a Napoli il 6 luglio 1966, c.f. CRL SRG 66L06 F839Q Avv. Clemente Bellecca, nato a Napoli il 23 aprile 1973, c.f. BLL CMN 71D23 F839P PREMESSO
1) che il nostro legislatore, nel periodo cd. Pandemico, ha dettato una particolare normativa intitolata Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 contenente una previsione di obblighi vaccinali per esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, successivamente estesi a molte altre categorie;
2) Che lo scopo della normativa era rappresentato da “la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2” – la quale, a sua volta, avrebbe, dunque, dovuto essere funzionale alla tutela della salute pubblica e al mantenimento di “adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
3) che l’Autorità Europea del Farmaco (EMA) con la sua risposta del 18 ottobre 2023 fornita al gruppo di membri del Parlamento Europeo che ha posto specifiche domande con lettera del 4 ottobre 2023, ha in modo inequivocabile confermato quanto esposto dai parlamentari, e cioè, che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non sono stati autorizzati per ridurre la trasmissione virale o l’infezione virale e cioè non sono stati autorizzati ai fini del controllo della trasmissione virale, ma che, invece, sono stati autorizzati esclusivamente per tutelare la persona “vaccinata”, e infetta dal virus SARS-CoV-2, dalla malattia Covid-19;
4) che, quindi, stante il dato inequivocabile reso noto dalla EMA, tutte le sospensioni dal lavoro e dallo stipendio di soggetti inadempienti o al suddetto obbligo vaccinale socio illegittime e, conseguentemente, lo stipendio base e le voci accessorie ad esso (anzianità,
TFR, ecc) vanno riconosciute e restituite ai soggetti sospesi e che la sospensione, inoltre, è causa di danni ingenti ai soggetti sospesi, sia da un punto di vista morale che esistenziale;
TANTO PREMESSO
Con la presente scrittura lo studio legale degli avvocati SERGIO CARLINO e CLEMENTE BELLECCA offre ad OSA Polizia, che, in persona del suo legale rappresentante accetta, un servizio di consulenza legale nella materia suddetta e diretta a tutti i soggetti sospesi dal lavoro ai sensi del D.L. 44/2021 convertito in Legge 76/2021 e ss.mm., che tramite OSA Polizia si rivolgeranno ai suddetti professionisti.
Il servizio di consulenza consiste in un preventivo ed assolutamente gratuito colloquio conoscitivo coi soggetti sospesi al fine di valutare la fattibilità di una eventuale azione giudiziale diretta ad ottenere giustizia.
All’esito del colloquio, se si ritiene di agire in giudizio, il lavoratore o il soggetto sospeso riconosceranno, in caso di vittoria, allo studio dei suddetti avvocati CARLINO e BELLECCA una percentuale della somma recuperata, come verrà meglio specificato in seguito, e non dovrà anticipare alcun onorario.
Le spese vive resteranno a carico dei soggetti sospesi, i quali potranno anche solo fornire ai suddetti legali le prove degli avvenuti pagamenti di spese di mediazione, contributo unificato, bolli.
Una volta avviato l’eventuale giudizio le spese in corso di causa (CTU, perizie, ecc) saranno a carico dell’assistito.
A giudizio concluso, gli avvocati Sergio Carlino e Clemente Bellecca emetteranno, per i non iscritti ad O.S.A, parcella ai minimi tariffari delle Tabelle Forensi in vigore detratto il 25% del totale, in caso di esito non vittorioso; mentre per i soli iscritti ad O.S.A., e sempre in caso di esito negativo del giudizio, i suddetti avvocati rinunceranno a qualunque onorario spettante.
Napoli, lì 12 dicembre 2023
Avv.ti Sergio Carlino e Clemente Bellecca OSA Polizia
ORIGINALE FIRMATO E PROTOCOLLATO AGLI ATTI
Documento privo di firma autografa perché gestito in formato
digitale ai sensi art.3 D.lgs, 12 febbraio 1993 n.39 – artt. 21 e 47
del Codice dell’Amministrazione Digitale