Al Signor Direttore Direzione Centrale
per gli Affari Generali e le Politiche
del Personale
c.a. Pref. Armando FORGIONE
dipps035.0000@pecps.interno.it
All’Ufficio Relazioni Sindacali
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
c/o il Ministero dell’Interno
Vice Pref. D.ssa Maria DE BARTOLOMEIS
dipps001.1000@pecps.interno.i
Ill.me Autorità,
sono giunte a questa O.S. numerose segnalazioni, quesiti e richieste d’intervento relativamente alla rideterminazione dell’anzianità di servizio e dei giorni di congedo ordinario che codesto Dipartimento, inopinatamente, sta mettendo in atto a carico di quei dipendenti che sono stati sospesi dal diritto a svolgere l’attività lavorativa a seguito dell’obbligo vaccinale e/o collocati in assenza ingiustificata per la mancata esibizione del Green Pass, richiesto per l’accesso ai luoghi di lavoro così come previsto dal D.L. 44/2021 art.4 Ter commi 2e 3, convertito in Legge nr. 76 del 28.05.2021.
Tale rideterminazione sembrerebbe, addirittura, avviata senza il rispetto delle procedure previste dalla Legge 241/90 relativamente ai procedimenti amministrativi ed in assenza di qualsivoglia notifica e/o atto ai destinatari di tali provvedimenti. Tant’è che, parrebbe che gli interessati siano venuti a conoscenza della rideterminazione dell’ anzianità di servizio e/o dei giorni di congedo ordinario in modo causale, ovvero, prendendo visione del ruolino dal quale hanno rilevato una posizione in graduatoria arretrata rispetto agli anni precedenti, oppure, nel sottoscrivere la scheda di avanzamento al grado e/o valutazione dei titoli per i concorsi di accesso al ruolo Sovrintendenti nella quali è stato riportato il periodo di assenza sotto la voce “assenza ingiustificata”. A questa O.S. preme evidenziare che, il D.L. n. 44/2021, art. 4 ter commi 2 e 3, convertito in Legge n.
76 del 28.05.2021, prevedeva che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1… L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati”; Sulla base della normativa sopra citata l’unica conseguenza della sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale era solo la mancata corresponsione della retribuzione mensile (o altro compenso e/o emolumento)
Pertanto :
– non era previsto in alcun modo quale conseguenza della sospensione dal servizio l’interruzione di tale periodo ai fini delle decorrenze del trattamento economico e delle indennità e assegni previsti dalla normativa in tema dei benefici economici previsti per il personale della Polizia di Stato;
A conferma di quanto detto, ovvero che l’unica conseguenza legata alla sospensione dal servizio per mancata osservanza dell’obbligo vaccinale fosse la mancata corresponsione della retribuzione mensile, sono da considerare diverse recenti pronunce a favore dei ricorrenti da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali che per completezza di esposizione si riportano di seguito:
– Così il Tar Lombardia, Milano, con la pronuncia n.16 pubblicata il 02.01.2023, ha stabilito che “l’art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 ha previsto che “ L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Ad avviso del Collegio la norma è chiara – tenuto conto della sua portata letterale – nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso”. E’ stato inoltre precisato che “Nell’ottica del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio, deve ritenersi che l’interpretazione della disposizione debba essere stretta, al fine di limitare il sacrificio richiesto al privato a espressamente indicato dalla norma. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei
giorni di licenza ordinaria”;
– Il Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, con la pronuncia n. 173 del 28.04.2023, ha rilevato che “con particolare riguardo agli effetti giuridici, che l’art. 4-ter, comma 3, del d.l.1 aprile 2021, n. 44 legittima, durante la sospensione dal servizio, unicamente la privazione della retribuzione o compenso o emolumento, comunque denominati, ma non le ulteriori pregiudizievoli conseguenze fattene derivare dal Ministero…Depone, invero, in tal senso la circostanza, correttamente evidenziata dal ricorrente, che il legislatore, con riguardo ai casi di sospensione dal servizio per motivi penali e disciplinari, si è preoccupato di disciplinare specificamente le conseguenze che ne derivano sotto il profilo economico e giuridico, nel mentre, nel caso specifico, nulla ha disposto sul punto, essendosi limitato a stabilire che “L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”; Il Tar Sicilia, con la pronuncia n. 1877 del 06.06.2023, ha rilevato la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del decreto di detrazione di anzianità di grado rilevando che “come ritenuto dal Tar Lombardia, Milano, sez. I, n. 16/2023, l’art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 è una disposizione di carattere speciale all’interno di una disciplina emergenziale, connotata dalla natura straordinaria e dunque, appunto, speciale per antonomasia – che deroga ad ogni altra di ordine generale prevista dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva; come tale, è una norma di stretta interpretazione e l’Amministrazione non può imporre al ricorrente ulteriori conseguenze pregiudizievoli, che non siano state espressamente previste dalla norma stessa:
Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria “(Tar Lombardia, Milano, sez. I, n. 16/2023)”.
Alla luce di quanto precede, questa O.S. CHIEDE alle SS.VV. di recepire le suddette sentenze in autotutela, interrompendo le procedure di rideterminazione delle anzianità di servizio in atto e/o avviate nonché di annullare quelle già decretate ed eventualmente (in alcuni casi) già notificate agli interessati. Il mancato recepimento delle sentenze sopra riportate comporterebbe, oltre che un esborso economico per i dipendenti che si vedranno costretti ad adire alla giustizia amministrativa per l’annullamento di quanto patito, ma anche l’avvio di azioni legali per il riconoscimento del danno per mancata chance, ma soprattutto una possibile condanna dell’Amministrazione al pagamento delle scaturenti spese legali, le quali potrebbero comportare un danno erariale enorme visto il numero cospicuo di dipendenti colpiti dai citati provvedimenti.
Si resta in attesa di un cortese ed urgente riscontro.
L’occasione ci è gradita per porgerVi Cordiali Saluti
Aversa, 03 ottobre 2023
Contattaci su Whatsapp