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4 Marzo 2024
DIFFIDA - Rideterminazione anzianità di servizio in conseguenza del mancato rispetto dell’obbligo vaccinale previsto dal D.L. 44-2021.

DIFFIDA - Rideterminazione anzianità di servizio in conseguenza del mancato rispetto dell’obbligo vaccinale previsto dal D.L. 44-2021.

Aversa (CE), lì 01 marzo 2024  

LA SEGRETERIA NAZIONALE

sito: www.osapolizia.com email: osapolizia@gmail.com pec: osapolizia@legalmail.it Facebook: OSA Polizia Segreteria Nazionale Twitter: OSAPOLIZIA 

MINISTERO DELL’INTERNO In persona del Ministro p.t. 

Via pec: gabinetto.ministro@pec.interno.it 

Al Sig. Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Via pec: dipps002.0000@pecps.interno.it 

All’Ufficio Relazioni Sindacali 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

c/o il Ministero dell’Interno 

Vice Pref. D.ssa Maria DE BARTOLOMEIS 

Via pec: dipps001.1000@pecps.interno.it 

La Segreteria Nazionale O.S.A. Polizia, in considerazione dell’esito infruttuoso delle istanze presentate da questa O.S. tendenti ad ottenere il ripristino della legalità nonchè dei diritti  lavorativi degli iscritti e non, risultati notevolmente compressi dall’applicazione delle circolari  del Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza rispetto a quanto  previsto dal D.L. 44/2021, in conseguenza del mancato rispetto dell’obbligo vaccinale (decurtazione delle anzianità di servizio, degli avanzamenti di carriera, dei riconoscimenti  previdenziali, assistenziali e di congedo ordinario), ha conferito mandato all’Associazione “Avvocati Liberi (ALI)” di presentare formale DIFFIDA all’Amministrazione della P.S. affinchè si allinei alle sentenze della Giustizia Amministrativa adita che ha sancito  l’illegittimità di tali provvedimenti, rimuova gli effetti discriminatori ai sensi del D. L.vo  216/2003 ed adempia alla rideterminazione delle anzianità di servizio e dei riconoscimenti sottratti ai dipendenti destinatari dei provvedimenti afflittivi sopra indicati. L’Associazione Avvocati Liberi (ALI), in data odierna, aderendo all’incarico conferito da  questa O.S. ha proceduto al depositato della DIFFIDA de quo. 

Oggetto: illegittimità decurtazione delle anzianità di servizio, degli avanzamenti di carriera, dei  riconoscimenti previdenziali, assistenziali e di congedo ordinario in conseguenza del  mancato rispetto dell’obbligo vaccinale previsto dal D.L. 44/2021- diffida al rispetto della  Legge; rimozione di effetti discriminatori ai sensi del D.Lvo 216/2003 ed adempimento  della rideterminazione delle anzianità di servizio e dei riconoscimenti sottratti. 

Si è rivolto al nostro patrocinio il Sindacato della Polizia di Stato Organizzazione Sindacale  Autonomo O.S.A. POLIZIA, lamentando di aver invano tentato di ottenere bonariamente il ripristino  della legalità e dei diritti lavorativi in oggetto, inopinatamente e illegittimamente frustrati dalle  applicazioni che l’Amministrazione in indirizzo ha concretamente operato della normativa  emergenziale di cui all’art. 4-ter, decreto legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, inserito dall’art.2 del decreto legge 26 novembre 2021 n.172 (Misure Urgenti per il  contenimento dell’epidemia del Covid19), con cui si estendeva l’obbligo vaccinale anti covid-19  anche alla Polizia di Stato. 

Sebbene la suddetta Legge emergenziale avesse espressamente previsto che “La vaccinazione  costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e che, nel caso fosse stato accertato l’inadempimento senza giustificazione all’obbligo vaccinale,  “l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di  svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del  rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso  o emolumento, comunque denominati…”, l’Amministrazione datoriale ha violato apertamente tale dettato normativo, estendendo la sanzione alla decurtazione delle anzianità di servizio, degli  avanzamenti di carriera, dei riconoscimenti previdenziali, pensionistici e dei congedi dei propri  dipendenti. 

Sottacendo la totale assenza di trasparenza e di contraddittorio e la palese violazione del principio  del giusto procedimento amministrativo nell’applicazione dei pregiudizi stabiliti unilateralmente  dall’Amministrazione in danno degli ignari dipendenti (vedasi, tra le altre, la Legge n.241/1990),  resta insuperabile l’obiezione in ordine alla intangibilità dei diritti lavorativi, pensionistici e  previdenziali diversi dalla perdita delle mere retribuzioni o di altri emolumenti quale conseguenza  sanzionatoria tipica e tassativa dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui al D.L. 44/2021. 

Contestiamo all’Amministrazione in indirizzo di aver illegittimamente ed illegalmente esteso, sulla  base di scelte interpretative autonome ed unilaterali, la portata sanzionatoria di una disciplina  eccezionale e ben chiara nella sua formulazione letterale, che esclude espressamente l’applicazione  di pregiudizi o sanzioni ulteriori rispetto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione quale  inosservanza dell’obbligo di vaccinazione ex D.L. 44/21. 

Già il Sindacato nostro patrocinato aveva segnalato l’illegittimità (qui reiterata) della distorta ed  erronea applicazione della normativa operata dal Ministero dell’Interno in relazione alla Polizia di  Stato; illegittimità, oramai accertata e dichiarata da una consolidata giurisprudenza che ha  annullato analoghi provvedimenti adottati nei confronti di appartenenti al corpo della Guardia di  Finanza (TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 16/2023 del 02.01.2023; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, sentenza n. 173/2023 del 28.04.2023) e dell’arma dei Carabinieri (TAR Sicilia, sentenza n.  1877/2023 del 06.06.2023; CIGARS sentenza n. 753/2023 del 15.9.2023). 

Ciò nonostante, a nulla è valsa la richiesta di annullamento, in autotutela, di siffatti, adottati provvedimenti pregiudizievoli formalmente avanzata dal sindacato O.S.A POLIZIA con la diffida del  3.10.2023, rimasta priva di riscontro. 

Alla luce delle considerazioni che precedono, gli scriventi, con la presente, sono a richiedere – in  nome e per conto del Sindacato proprio assistito – di riconoscere immediatamente gli scatti di  anzianità di servizio, gli avanzamenti di carriera, i periodi di congedo ordinario ed ogni altro diritto  lavorativo, previdenziale o pensionistico dovuto agli appartenenti alla Polizia di Stato diversi dalla  retribuzione o dagli stipendi sospesi per inadempimento dalla vaccinazione anti covid-19. 

Con l’espressa avvertenza che, in difetto di un positivo riscontro entro e non oltre 30 giorni dal  ricevimento della presente, saremo costretti a porre in esecuzione il mandato ricevuto e, pertanto, a convenire in giudizio l’Amministrazione in indirizzo per la declaratoria della lesione dei diritti  lavorativi dei dipendenti del corpo di Polizia di Stato e della natura discriminatoria ex D.Lvo  216/2003 dell’operato dei Dirigenti degli Uffici amministrativi e contabili, con conseguente  annullamento degli atti pregiudizievoli, richiesta di risarcimento del danno ed accertamento della responsabilità amministrativa ed erariale di coloro che persisteranno nel mantenimento di quei  provvedimenti lesivi dei diritti dei lavoratori. Si resta in attesa di un cortese ed urgente riscontro. 

Distinti Saluti. 

Roma, 26 Febbraio 2024 Avv. Roberto Martina 

Firmato 

Firmato digitalmente da: Angelo Di Lorenzo 

Data: 29/02/2024 10:14:19Avv. Angelo Di Lorenzo 

Firmato digitalmente da: MARTINA ROBERTO Ruolo: 4.6 Avvocato 

Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA Data: 27/02/2024 21:42:24 

Avv. Antonietta Veneziano 

digitalmente da Antonietta 

Veneziano 

CN = Antonietta Veneziano 

C = IT 

Avv. Emilio De Stefano 

Emilio De 

Stefano 

28.02.2024 

09:27:29 

GMT+01:00 

Avvocati Liberi 

 www.avvocatiliberi.legal – c.f. 96500480585 – p.e.c. avvocatiliberi@pec.it 3 mail: segretariogenerale@avvocatiliberi.legal 

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