CONVENZIONE DI CONSULENZA
ED ASSISTENZA LEGALE
Da valere ad ogni effetto di legge tra:
gli Avv.ti Giulia Liliana Monte, tel./fax 0454936128 – Cell 3393320133 email avv.giuliamonte@studiolegalemonte.it; avvgiulialilianamonte@ordineavvocativrpec.it), e Isabella Annalisa Monte, tel./fax 0454936128 – Cell 3791682841; email avv.annalisamonte@studiolegalemonte.it; a.monte@pec.it) del foro di Verona, d’ora in avanti denominate “Professioniste”.
Organizzazione Sindacale Autonoma (O.S.A.) Polizia C.F: 96536390584, sede legale in Aversa (CE) alla Via E. Frattini, 23, pec. osapolizia@legalmail.it nella persona del legale rappresentante, PORTO Antonio, d’ora in avanti denominato “Sindacato”
PREMESSO CHE
TANTO PREMESSO
Il Sindacato e le Professioniste
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art.2. Le Professioniste si impegnano ad offrire l’assistenza e la consulenza legale a tutti gli associati del Sindacato ed appartenenti al nucleo familiare alle seguenti condizioni:
qualora dopo la prima consultazione, espletata a titolo gratuito, sia necessario compiere attività stragiudiziale le Professioniste forniranno preventivo con adeguato sconto rispetto alle usuali tariffe, con possibilità anche di pagamenti rateali in relazione all’entità dell’importo.
In ogni caso sono esclusi dal presente accordo gli importi dovuti:
Art. 3. In ipotesi di “ricorsi collettivi” le Professioniste provvederanno a concordare con il Sindacato apposite tariffe calmierate. Le Professioniste organizzeranno in coordinamento con gli organi direttivi del Sindacato seminari/mini-corsi/webinar per gli iscritti all’associazione.
Art. 4. La presente convenzione non prevede clausole di esclusività e di irrevocabilità.
Art. 5. Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, autorizzano all’utilizzo dei rispettivi nomi ed eventuali loghi ai fini conoscitivi del presente accordo, con la possibilità di dare ampia diffusione alla stessa inserendola sui rispettivi siti internet attraverso anche link di re-indirizzamento, articoli, post e comunicati stampa appositamente predisposti, in aree riservate accessibili ai soli associati.
Si precisa che tale forma divulgativa non costituisce “pubblicità legale”. Il Sindacato ha altresì la facoltà di informare i propri associati dei termini del presente accordo anche individualmente, con il mezzo ritenuto più utile allo scopo.
Art. 6. La presente convenzione avrà durata di un anno che decorre dalla data della presente sottoscrizione. Alla scadenza la stessa si rinnoverà automaticamente, di un uguale periodo, qualora una parte non comunicherà all’altra formale dichiarazione di recesso. Il recesso dovrà essere manifestato in forma scritta, a mezzo raccomandata A.R. ovvero via pec, da inviarsi all’altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza del termine. È fatto salvo il diritto di entrambe le parti di recedere liberamente dalla convenzione con un preavviso di due mesi.
Art. 7. Qualsiasi modifica o aggiunta e/o soppressione di clausole del presente accordo, dovranno essere apportate dalle parti soltanto in forma scritta.
Verona, lì 03 ottobre 2023
ORIGINALE FIRMATO E PROTOCOLLATO AGLI ATTI
Documento privo di firma autografa perché gestito in formato digitale ai sensi art.3 D.lgs, 12 febbraio 1993 n.39 – artt. 21 e 47 del Codice dell’Amministrazione Digitale
Contattaci su Whatsapp