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12 Febbraio 2025

CONVENZIONE DI CONSULENZA

ED ASSISTENZA LEGALE

Da valere ad ogni effetto di legge tra:

gli Avv.ti Giulia Liliana Monte, tel./fax 0454936128 – Cell 3393320133 email avv.giuliamonte@studiolegalemonte.it; avvgiulialilianamonte@ordineavvocativrpec.it), e Isabella Annalisa Monte, tel./fax 0454936128 – Cell 3791682841; email avv.annalisamonte@studiolegalemonte.it; a.monte@pec.it) del foro di Verona, d’ora in avanti denominate “Professioniste”.

Organizzazione Sindacale Autonoma (O.S.A.) Polizia C.F: 96536390584, sede legale in Aversa (CE) alla Via E. Frattini, 23, pec. osapolizia@legalmail.it nella persona del legale rappresentante, PORTO Antonio, d’ora in avanti denominato “Sindacato”

 

PREMESSO CHE

 

  1. il Sindacato ritiene opportuno assicurare ai suoi associati o soci sostenitori una serie di servizi legali allo scopo di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti ed interessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
  2. il Sindacato si è mostrato interessato ai servizi prestati dalle sopra indicate Professioniste;
  3. le Professioniste operano su tutto il territorio nazionale, nei seguenti settori, con abilitazione al patrocinio anche presso le Giurisdizioni Superiori:
  • Diritto militare;
  • Diritto amministrativo;
  • Diritto del lavoro;
  • Diritto di famiglia e dei minori (separazioni, divorzi…);
  • Diritti reali, compravendite, condominio, locazioni, contrattualistica;
  • Diritto successorio, testamentario;
  • Diritto delle assicurazioni, infortunistica stradale, risarcimento, indennizzi;
  • Recupero crediti, ingiunzioni, esecuzioni forzate;
  • Diritto commerciale/societario;
  • Diritto bancario;
  • Diritto penale (diffamazione, rapporti di vicinato, riabilitazione penale…);
  • Pareristica legale.

TANTO PREMESSO

 

Il Sindacato e le Professioniste

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE

 

Art. 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art.2. Le Professioniste si impegnano ad offrire l’assistenza e la consulenza legale a tutti gli associati del Sindacato ed appartenenti al nucleo familiare alle seguenti condizioni:

  1. la prima consultazione è a titolo gratuito;

qualora dopo la prima consultazione, espletata a titolo gratuito, sia necessario compiere attività stragiudiziale le Professioniste forniranno preventivo con adeguato sconto rispetto alle usuali tariffe, con possibilità anche di pagamenti rateali in relazione all’entità dell’importo.

  1. Qualora dopo la prima consultazione gratuita, fosse necessario compiere attività giudiziaria (civile, penale o amministrativa), le Professioniste si impegnano a determinare il compenso ridotto del 20% rispetto alla tariffa minima professionale prevista dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 ed eventuali succ. modifiche, ossia si applicheranno i parametri minimi forensi scontati, oltre alle eventuali spese vive documentate, con possibilità anche di pagamenti rateali in relazione all’entità dell’importo.
  2. Qualora lo ritenga opportuno il nominato difensore potrà svolgere il mandato affidatogli avvalendosi, secondo la sua valutazione ed in ragione di esigenze organizzative, della collaborazione di altri difensori.

In ogni caso sono esclusi dal presente accordo gli importi dovuti:

  • a titolo di tasse, le imposte dovute per la registrazione dei provvedimenti giudiziali, per le trascrizioni di domande giudiziali/provvedimenti definitivi, per l’iscrizione di garanzie reali, per l’annotamento di atti.
  • sono, altresì, esclusi gli importi dovuti dai clienti per prestazioni di consulenza esterna di tecnici/professionisti competenti nel settore oggetto della controversia (a mero titolo di esempio; medici, contabili, ingegneri periti, etc.). Tali spese saranno adempiute direttamente dal cliente a seguito di richiesta dei rispettivi beneficiari.

Art. 3.  In ipotesi di “ricorsi collettivi” le Professioniste provvederanno a concordare con il Sindacato apposite tariffe calmierate. Le Professioniste organizzeranno in coordinamento con gli organi direttivi del Sindacato seminari/mini-corsi/webinar per gli iscritti all’associazione.

Art. 4.  La presente convenzione non prevede clausole di esclusività e di irrevocabilità.

Art. 5.  Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, autorizzano all’utilizzo dei rispettivi nomi ed eventuali loghi ai fini conoscitivi del presente accordo, con la possibilità di dare ampia diffusione alla stessa inserendola sui rispettivi siti internet attraverso anche link di re-indirizzamento, articoli, post e comunicati stampa appositamente predisposti, in aree riservate accessibili ai soli associati.

Si precisa che tale forma divulgativa non costituisce “pubblicità legale”. Il Sindacato ha altresì la facoltà di informare i propri associati dei termini del presente accordo anche individualmente, con il mezzo ritenuto più utile allo scopo.

Art. 6.  La presente convenzione avrà durata di un anno che decorre dalla data della presente sottoscrizione. Alla scadenza la stessa si rinnoverà automaticamente, di un uguale periodo, qualora una parte non comunicherà all’altra formale dichiarazione di recesso. Il recesso dovrà essere manifestato in forma scritta, a mezzo raccomandata A.R. ovvero via pec, da inviarsi all’altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza del termine. È fatto salvo il diritto di entrambe le parti di recedere liberamente dalla convenzione con un preavviso di due mesi.

 

Art. 7.  Qualsiasi modifica o aggiunta e/o soppressione di clausole del presente accordo, dovranno essere apportate dalle parti soltanto in forma scritta.

 

Verona, lì 03 ottobre 2023

 

 

 

ORIGINALE FIRMATO E PROTOCOLLATO AGLI ATTI

Documento privo di firma autografa perché gestito in formato digitale ai sensi art.3 D.lgs, 12 febbraio 1993 n.39 – artt. 21 e 47 del Codice dell’Amministrazione Digitale

 

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3427173838

Orari: 08:00 - 00:00

Via Frattini, 23, 81031 Aversa CE
 
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